Ricordiamo che fino al 3 Aprile 2020 compreso gli spostamenti su tutto il territorio nazionale sono consentiti solo per comprovate ragioni di urgenza (salute, lavoro, altre necessità). La formulazione delle norme (previste dal decreto legge n. 6 del 23 Febbraio 2020 e dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 Marzo 2020) è sufficientemente generica da far ritenere che sia vietato anche uscire di casa a piedi, senza un comprovato motivo urgente. [aggiornamento: l’indicazione è a maggior ragione valida a seguito del DPCM del 22 Marzo 2020]
Il Ministero dell’Interno ha predisposto un modello (versione aggiornata del 23Marzo 2020) per attestare, con autodichiarazione, i motivi di urgenza in caso di controllo delle forze dell’ordine. Per semplificare le procedure è consigliabile uscire di casa con il modello pronto, già compilato, e con l’ulteriore documentazione idonea a dimostrare quanto si afferma.
Ricordiamo in particolare che, qualora le forze di Polizia ritenessero il motivo addotto non idoneo a giustificare lo spostamento o comunque non sufficientemente provato, stenderanno un verbale di identificazione e trasmetteranno alla Procura della Repubblica la notizia di reato. E’ importante tenere presente, infatti, che la violazione del divieto – ove non costituisca più grave reato – integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità prevista e punita dall’art. 650 del codice penale, che prevede come pena l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 206.
Ciò significa che la sanzione non verrà disposta dalle forze di Polizia, ma seguirà ad un vero e proprio processo penale e ad un provvedimento di condanna, con elevata probabilità nelle forme del decreto penale di condanna (cioè senza che l’imputato sia precedentemente chiamato davanti al Giudice). Una volta emesso, il decreto verrà notificato a casa oppure – in caso di elezione di domicilio presso il difensore avvenuta durante l’identificazione di cui al paragrafo precedente – presso il proprio avvocato. Il pagamento dell’ammenda e la mancata opposizione nel breve termine (15 giorni) dalla notifica, lo rendono definitivo: il decreto definitivo costituisce, a tutti gli effetti, un precedente penale.
E’ quindi importante mettersi immediatamente in contatto con il proprio avvocato di fiducia – o con quello d’ufficio indicato durante l’identificazione e nel decreto stesso – per preparare la propria difesa e successivamente valutare di presentare un’opposizione al decreto, che punti ad una assoluzione (in caso di infondatezza della contestazione) o quantomeno all’oblazione, vale a dire al pagamento di una somma di denaro volta all’estinzione del reato, con conseguente esclusione di precedenti penali sul casellario giudiziale.
Rircodiamo che le autodichiarazioni verranno controllate dalle forze dell’ordine e, infine, che dichiarare il falso alle forze di Polizia per sfuggire alle sanzioni può integrare un reato ben più grave (fattispecie di cui all’art. 495 del codice penale, punita con la reclusione da 1 a 6 anni).