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Coronavirus: gli studi professionali in Lombardia sono chiusi?

Il 21 Marzo 2020 il Presidente della Giunta regionale della Lombardia ha emanato un’ordinanza che prevede, tra le altre limitazioni più stringenti rispetto ai DPCM dell’8 e 9 Marzo 2020, la chiusura degli studi professionali, salvo che per le attività relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza. A questo ultimo riguardo va peraltro ricordato – con particolare riferimento all’attività dei professionisti del settore giudiziario – che il decreto c.d. Cura Italia (D.L. 17 Marzo 2020, n. 18) con l’art. 83 ha disposto il rinvio di tutte le udienze e la sospensione di tutti i termini processuali dal 9 Marzo al 15 Aprile 2020, con le eccezioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, il che evidentemente riduce di molto l’area di indifferibilità ed urgenza che tali professionisti possono invocare.

Il successivo 22 Marzo, tuttavia, ha visto l’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, nell’introdurre nuove e più restrittive misure in attuazione del D.L. 23 Febbraio 2020 n. 6 per il contenimento dell’emergenza COVID-19, ha tra le altre cose espressamente previsto che “le attività professionali non sono sospese” (art. 1, lettera a).

Il conflitto di norme (quella, regionale, che prevede la chiusura e quella, nazionale, che espressamente non la prevede) può essere risolto essenzialmente secondo tre criteri: il criterio cronologico (il DPCM abroga la norma regionale precedente), il criterio gerarchico (il DPCM prevale sull’ordinanza regionale, abrogandola) ed infine il principio di specialità (la norma regionale disciplina una situazione particolare – quella lombarda – e non è quindi abrogata, in quanto lex specialis, dal DPCM che disciplina le misure sull’intero territorio nazionale ed è dunque lex generalis).

Ad avviso di chi scrive, il criterio da preferire nella fattispecie normativa in questione è quello cronologico: il DPCM è infatti intervenuto su una situazione emergenziale nazionale che vede come proprio principale punto critico proprio la Lombardia. Se dunque il legislatore nazionale avesse inteso mantenere la disposizione più restrittiva adottata in Lombardia avrebbe formulato un’espressa riserva in tal senso, che è invece del tutto assente dal DPCM del 22 Marzo. L’attività degli studi professionali in Lombardia sarebbe pertanto da ritenersi non sospesa.

Va precisato che ci troviamo in una situazione senza precedenti anche sotto il punto di vista giuridico e, sebbene l’incertezza delle norme non dovrebbe potersi ritorcere contro il cittadino, non è possibile fare una previsione affidabile delle decisioni giurisprudenziali che saranno prese in merito a queste fattispecie.