Cassazione Civile, sentenza n. 1162/2023 del 26 Luglio 2023
A seguito dell’accoglimento di nostro ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è stato enunciato il principio di diritto per il quale “Il diritto di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540 comma 2, codice civile spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui dopo la separazione la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare”.
La Corte ha quindi riconosciuto il diritto di abitazione della casa coniugale in favore della vedova che se ne era dovuta allontanare, durante il giudizio di separazione coniugale, essendo la casa di proprietà del marito e non essendoci figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente che giustificassero l’assegnazione dell’immobile alla madre.
A seguito della morte del marito, avvenuta nelle more della separazione, la vedova chiedeva quindi di rientrare nell’immobile – in forza, appunto, del proprio diritto di abitazione – e comunque, a seguito della vendita disposta nel giudizio divisionale proposto contro di lei dai figli e coeredi del marito defunto, chiedeva che tale proprio diritto fosse riconosciuto in sede di valutazione delle quote ereditarie per il riparto del ricavato della vendita.
Infatti in forza, appunto, dell’art. 540 codice civile nella sua relazione con l’art. 548 dello stesso codice, si esclude il diritto di abitazione della casa coniugale solo per il coniuge superstite a cui sia stata addebitata la separazione, addebito che oltretutto vale ad impedire tale diritto solo se la sentenza non sia più discutibile e sia, cioè, passata in giudicato.
Oltretutto la cliente, al momento della morte del marito, non era nemmeno giuridicamente separata, essendo il decesso del coniuge intervenuto dopo l’ordinanza presidenziale che, alla prima udienza, autorizza i coniugi a vivere separati, ma prima della sentenza di primo grado: ordinanza presidenziale che non è provvedimento legalmente idoneo a creare lo status giuridico di coniuge separato.
Purtroppo la ferita al diritto è stata inferta innanzitutto per la lunghezza del processo e per il fatto che nel frattempo l’immobile è stato venduto senza considerare l’esistenza del diritto di abitazione della vedova, che, comunque, con l’assistenza dello Studio è riuscita a ricomperare la casa – dove a tutt’oggi vive – all’asta del processo divisionale. I figli, che probabilmente erediteranno da lei il bene in cui hanno voluto impedirle di abitare, dovranno quindi riconoscerle il valore del diritto violato.